Su CompanyReports trovi anche la Visura Camerale Ordinaria e Storica delle ditte individuali, la Visura Camerale Ordinaria e Storica delle Società di persone, la Visura Camerale Ordinaria delle Società di capitali, ma anche il bilancio ottico società di capitali per gli ultimi 5 anni e bilancio consolidato società di capitali. Le Visure e i bilanci contengono informazioni essenziali sulle aziende, si tratta di informazioni pubbliche che descriviamo nel dettaglio di seguito. Per acquistare i documenti ufficiali della Codere Network S.p.a. clicca qui. Mediante una richiesta di chiarimenti in data 16 novembre 2020, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a precisare la propria posizione in merito ad alcuni aspetti suscettibili di determinare la ricevibilità delle sue domande di pronuncia pregiudiziale.

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Pertanto, non risulta che l’interpretazione del diritto dell’Unione sollecitata sia priva di rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto delle controversie di cui ai procedimenti principali o che il problema sia di natura ipotetica. Nella visura camerale della Codere Network S.p.a. Acquistabile qui sono presenti tutti i dati aziendali come ad esempio la sede legale, le unità locali, lo statuto e l’atto costitutivo ma anche il capitale sociale, gli strumenti finanziari, l’elenco soci e i titolari di diritti su azioni e quote. Naturalmente sono indicati l’amministratore o gli amministratori, i membri del consiglio di amministrazione se adottato, i sindaci facenti parte del collegio sindacale e naturalmente con indirizzi e ruoli di ogni soggetto. La visura contiene una parte dedicata alla sede legale che, per la Codere Network S.p.a., si trova Via Cornelia, 498 nel Comune di Roma in provincia di Roma (nella regione Lazio), ma anche le unità locali, cioè le eventuali altre sedi secondarie dove la Codere Network S.p.a. opera. In tale contesto, spetta al giudice nazionale stabilire se la Repubblica italiana abbia – all’interno del settore dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, oppure tra questo settore e gli altri settori del gioco – dato vita, per effetto del prelievo del 2015 imposto agli operatori dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, ad un trattamento discriminatorio delle situazioni transfrontaliere rispetto alle situazioni interne, alla luce della libertà garantita dall’articolo 49 TFUE. 2) Se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano».

Più esattamente, le società hanno giustificato tale scelta con la necessità di salvaguardare il patrimonio aziendale da possibili atti illeciti e di facilitare il compito delle Autorità di polizia nelle indagini tese all´identificazione dei relativi responsabili. A tale riguardo, è stato dichiarato che alcune sale gioco hanno subito numerose azioni criminose, sottolineando che l´accertamento di alcuni illeciti (segnatamente, la contestazione di eventuali ammanchi di denaro) sarebbe possibile solo all´esito di complesse attività di controllo, articolate in diverse fasi, mirate in particolare al conteggio del denaro raccolto ed effettuate tenendo conto sia di esigenze di economicità di gestione sia dei tempi tecnici necessari per l´eventuale esame delle registrazioni. Da ciò deriverebbe la necessità di disporre di un periodo di conservazione delle immagini superiore alla settimana prevista dal citato provvedimento generale del 2010. Se invero i concessionari non possono nutrire alcun legittimo affidamento riguardo alla stabilità nel tempo degli importi delle diverse voci relative ai prelievi e agli oneri così identificati al punto II 1.5 del suddetto bando di gara e che vanno a diminuire l’importo ricavato dalla raccolta delle giocate, ciò non toglie che, secondo il fascicolo a disposizione della Corte e salva la verifica di spettanza del giudice del rinvio, tale bando di gara non contiene alcuna disposizione relativa alla possibilità di imporre un prelievo per motivi esclusivamente economici e tributari. Nel caso di specie, l’articolo 14, comma 1, della legge dell’11 marzo 2014, n.

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Il nostro obiettivo è far vivere ai nostri clienti un’esperienza memorabile di svago e di divertimento, potendo contare sulla professionalità dei nostri team, sull’innovazione tecnologica dei servizi offerti, sulla accoglienza e sicurezza dei nostri ambienti, sulla qualità delle nostre offerte di gioco e di ristorazione. La nostra politica di Responsabilità Sociale è parte fondante della cultura aziendale, e ci impegniamo nello sviluppo delle nostre persone e le comunità locali in cui opera il Gruppo e nel promuovere la sostenibilità nelle sue diverse forme e ambiti. Se desideri offuscare parte delle informazioni (es. indirizzo sede legale) procedi con il form seguente. Il form può essere compilato unicamente dal titolare della persona giuridica interessata. Con decisione del 26 gennaio 2021, il presidente della Corte ha riunito le presenti cause ai fini della fase scritta e di quella orale del procedimento, nonché ai fini della sentenza.

Gli impianti di videosorveglianza ubicati presso ciascuna sala bingo, dotati di telecamere interne ed esterne, sono stati installati in aderenza a quanto previsto dal decreto 22 gennaio 2010 del Direttore dell´Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, all´art. [newline]9, comma 4, nell´indicare le caratteristiche degli ambienti dedicati al gioco, precisa che “le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso”. Ciò, tenendo altresì conto delle speciali prescrizioni impartite “dalla Questura (in occasione del rilascio delle licenze di P.S.) ai sensi dell´art. 9 del T.U.L.P.S.”. La visura storica contiene quindi tutte le modifiche aziendali che sono state effettuate nel tempo e tutte le informazioni inerenti il cambio della sede legale, le quote societarie e gli eventuali trasferimenti, etc. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea ha espresso dei dubbi riguardo all’utilità delle questioni sollevate ai fini della soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali a seguito dell’abrogazione della legge di stabilità per il 2015.

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L’assenza di collegamento tra il prelievo del 2015 e la legge dell’11 marzo 2014, n. 23, appare inoltre testimoniata dalla circostanza che, a differenza del criterio della «progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate» che doveva applicarsi nel quadro del previsto riordino, l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 ha stabilito il prelievo controverso ad un livello fisso, e dunque non correlato al volume delle giocate raccolte, e l’ha ripartito tra concessionari sulla base del numero di apparecchi gestito da ciascuno, e dunque anche in questo caso senza un collegamento con il volume di raccolta delle giocate di ciascuno di essi. Dal testo dell’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 sembra dunque emergere che il prelievo del 2015 è stato istituito senza che il legislatore italiano facesse più riferimento ad un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi e della dipendenza dal gioco, dato che detta disposizione mira esclusivamente al miglioramento delle finanze pubbliche. 11, comma 1, lett. D) ed e) del Codice per la protezione dei dati personali.

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Tuttavia, il governo italiano ha fatto valere, in particolare all’udienza, che il prelievo del 2015 avrebbe altresì perseguito, mediante la riduzione degli introiti degli operatori da esso causata, l’obiettivo di scoraggiare l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore in proporzione particolarmente lucroso dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco. Tenuto conto della crescita continua che tale settore dei giochi avrebbe conosciuto e di alcune caratteristiche proprie del settore stesso, tale prelievo avrebbe avuto anche l’obiettivo di tutelare la salute dei giocatori contro gli effetti connessi ai giochi d’azzardo. Tuttavia, l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 chiarisce che il contributo imposto ai concessionari a titolo del prelievo del 2015 viene richiesto «a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge dell’11 marzo 2014, n. 23». «1) Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco. Per quanto riguarda, infine, l’argomento delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali, secondo cui il prelievo del 2015 ha avuto una portata retroattiva, occorre osservare come tale prelievo, adottato il 23 dicembre 2014, mirasse alla riduzione dei compensi dei concessionari «a decorrere dall’anno 2015» (v. l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015) e prevedesse dei pagamenti tra il mese di aprile e il mese di ottobre 2015.

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Alla luce di tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, laddove sia dimostrato che una normativa nazionale, la quale impone un prelievo avente per effetto una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comporta una restrizione della libertà garantita da questo stesso articolo, tale disposizione del Trattato FUE osta a che una restrizione siffatta possa essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze pubbliche. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella contenuta all’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale, per ragioni legate esclusivamente al miglioramento delle finanze pubbliche, imponga un prelievo avente per effetto una riduzione della remunerazione di una categoria limitata di operatori del settore dei giochi d’azzardo, vale a dire i concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco. Nel caso di specie, anche se sarebbe stato certo auspicabile che il giudice del rinvio esponesse in maniera più dettagliata le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che le disposizioni del diritto dell’Unione costituenti l’oggetto della sua prima questione potessero essere state violate nel caso di specie, si deduce dalle informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale che soltanto i titolari di concessioni di gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco e i loro partner contrattuali a valle, e non gli altri soggetti operanti nel settore dei giochi, come gli operatori di giochi on line, sono interessati dal prelievo del 2015. Con atto del 17 dicembre 2020, il giudice del rinvio ha risposto alla richiesta suddetta facendo presente, in sostanza, anzitutto, che le ricorrenti di cui ai procedimenti principali si sarebbero viste attribuire le concessioni in questione nell’ambito di una procedura di gara aperta a tutte le imprese dell’Unione. Inoltre, se è pur vero che tutte le ricorrenti di cui ai procedimenti principali sono società italiane, quattro di esse sono interamente controllate da società di altri Stati membri.

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera». Le società istanti hanno, infine, dichiarato di aver siglato accordi al riguardo con le rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza hanno ottenuto una specifica autorizzazione per l´installazione delle telecamere ad opera delle direzioni del lavoro territorialmente competenti. Relativamente all´informativa le società richiedenti hanno dichiarato di aver affisso apposita segnaletica breve in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante integrata da un´informativa in forma più estesa affissa all´interno dei locali. “L’aumento del Preu e l’abbassamento del payout degli apparecchi hanno un impatto non solo sui conti economici delle aziende ma anche sul mantenimento delle quote di mercato di ciascun gestore. L’analisi dei prodotti e le ‘best practies’ per effettuare corrette valutazioni sono alla base di importanti scelte commerciali che tutti siamo costretti a fare in questo momento; ed è per questo che ci siamo attivati immediatamente per fornire il nostro supporto in termini di esperienza e conoscenza” dichiara Marco Raccuini, direttore operazioni di Codere. Per scoprire tutte le potenzialità di FatturatoItalia.it, registrati gratuitamente e inizia subito ad approfondire la conoscenza delle aziende italiane.

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La visura camerale di Codere Network S.p.a., acquistabile qui, include tutti i dati aziendali, come la sede legale, le unità locali, lo statuto, l’atto costitutivo, il capitale sociale, gli strumenti finanziari, l’elenco dei soci e i titolari di diritti su azioni e quote. Inoltre, vengono indicati l’amministratore o gli amministratori, i membri del consiglio di amministrazione (se adottato), i sindaci facenti parte del collegio sindacale e, ovviamente, gli indirizzi e i ruoli di ogni soggetto. La visura contiene una sezione dedicata alla sede legale che, per Codere Network S.p.a., si trova in Via Cornelia, 498 a Roma, in provincia di Roma, nella regione Lazio; inoltre, sono elencate le unità locali, ovvero le sedi secondarie eventualmente presenti. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 considerato nelle questioni pregiudiziali, pur essendo stato abrogato nel 2016 ed essendo dunque applicabile unicamente nel 2015, costituisce, ancorché nel testo quale interpretato retroattivamente dall’articolo 1, commi 920 e 921, della legge di stabilità per il 2016, il fondamento del prelievo del 2015. Oltre a ciò, l’eventuale accertamento del fatto che tale disposizione avrebbe pregiudicato le libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE sarebbe idoneo a portare il giudice del rinvio a constatare l’illegittimità di detto prelievo.

Condividere con i partner le conseguenze della Legge di Stabilità 2016 e definire una strategia comune che consenta al gestore di non sentirsi escluso dal futuro del comparto e, al contrario, ne valorizzi ruolo e competenza. E’ questo l’obiettivo del nuovo appuntamento tra Codere Network e i gestori collegati alla sua rete, a distanza di poco più di due mesi dall’ultimo incontro del 3 dicembre scorso. Una giornata dedicata all’analisi degli impatti della legge sul settore in genere e sulle società di gestione in particolare, ma non solo.

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I) copia di alcune comunicazioni e richieste di informazioni intercorse con le Forze di Polizia in relazione all´accertamento di fatti criminosi avvenuti presso le “sale bingo” gestite dalle società istanti. FatturatoItalia.it offre anche la Visura Camerale Ordinaria e Storica delle ditte individuali, la Visura Camerale Ordinaria e Storica delle Società di persone, la Visura Camerale Ordinaria delle Società di capitali, oltre al bilancio ottico società di capitali per gli ultimi 5 anni e il bilancio consolidato società di capitali. Le Visure e i bilanci forniscono informazioni essenziali sulle aziende e sono dati pubblici descritti in dettaglio di seguito. Per acquistare i documenti ufficiali di Codere Network S.p.a., clicca . La visura storica è un documento che contiene i dati indicati nella Visura Ordinaria oltre alle modifiche che sono intervenute dalla data di costituzione fino alla data in cui è stata chiesta la visura.

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388, prot. 4076/RU, del Direttore dell’ADM, è stato stimato il numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014 e sono state liquidate le somme dovute di conseguenza, attraverso una ripartizione dell’onere del prelievo in misura proporzionale al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario. Ai sensi dell’articolo 3 di tale decreto, ciascun concessionario doveva versare il 40% della propria quota entro il 30 aprile 2015, e il 60% entro il 31 ottobre 2015. I sistemi di videosorveglianza si compongono di 17 impianti installati presso ciascuna sala da gioco (bingo e altri giochi pubblici) gestite dalle società istanti (alcune gestite in esclusiva da Operbingo e di cui la stessa è esclusivo titolare del trattamento e altre, con sede in Roma, gestite in co-titolarità da Codere Italia, Operbingo e Codere Network). L’articolo 14, comma 2, di questa medesima legge imponeva che tale riordino fosse effettuato rispettando alcuni principi e criteri direttivi consistenti segnatamente, ai sensi del punto g) di tale disposizione, nella «revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate». Ciò premesso, occorre osservare che il prelievo del 2015 presenta il carattere di una misura tributaria, così come il governo italiano ha segnatamente sottolineato nelle sue osservazioni e come risulta dall’espressione «prelievo tributario gravante sui giochi» che compare all’articolo 14, comma 1, della legge dell’11 marzo 2014, n.

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Inoltre, la riferita attività di control room affidata ad una società esterna, peraltro nominata responsabile del trattamento dei dati personali, costituisce un ulteriore presidio di sicurezza e non presenta, alla luce delle misure di sicurezza adottate, profili particolari di rischio. Il governo italiano nega che il prelievo del 2015 possa aver costituito una restrizione della libertà garantita da tale disposizione, in quanto il https://codere-it.com/ suo importo sarebbe stato troppo esiguo per produrre un simile effetto. Ciò anche in considerazione del fatto che, eccetto la previsione di una sala controllo centralizzata per la visione delle immagini, la fattispecie descritta dalle società richiedenti è assimilabile a quella già esaminata dal Garante con il citato provvedimento di verifica preliminare in relazione alla stessa categoria di titolari (gestori di sale da gioco).

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In primo luogo, la misura imposta dall’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, come abrogato e interpretato dall’articolo 1, commi 920 e 921, della legge di stabilità per il 2016, avrebbe avuto come effetto che le ricorrenti di cui ai procedimenti principali hanno subito un prelievo economico. Si tratterebbe di una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Il prelievo del 2015 avrebbe avuto un effetto retroattivo, nel senso che sarebbe stato imposto nel 2015 e avrebbe colpito i redditi realizzati nel 2014. «Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Concessioni di gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco – Normativa nazionale che impone un prelievo ai concessionari – Principio della tutela del legittimo affidamento». Anche nell´ipotesi oggetto della richiesta in esame, infatti, l´avvenuta installazione dei sistemi di videosorveglianza e la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate presso le sale da gioco trovano la loro giustificazione in obiettive esigenze di tutela del patrimonio aziendale e nel legittimo interesse del titolare volto a prevenire o a far perseguire possibili illeciti posti in essere a danno dell´azienda, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti.

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Tali società sono state selezionate come concessionari della rete di raccolta delle giocate per conto dello Stato al termine della procedura di selezione menzionata al punto 7 della presente sentenza. Ciascuna di esse ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia), inteso all’annullamento del decreto del 15 gennaio 2015, n. 388, a motivo del fatto che tale provvedimento ridurrebbe in maniera rilevante il loro margine di profitto e sarebbe illegittimo in quanto le disposizioni da esso attuate violerebbero il diritto dell’Unione o la Costituzione italiana. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella contenuta all’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale, durante la vigenza di una convenzione di concessione tra una società e l’amministrazione dello Stato membro di cui trattasi, riduca il compenso pattuito nella convenzione stessa. La visura ordinaria è un documento che contiene tutte le informazioniaggiornate su un’azienda, come la data di costituzione, sede legale e unità locali, la partita iva e il codice fiscale, il capitale sociale, l’oggetto sociale, i soci e i loro dati anagrafici, la ripartizione del capitale tra soci, le cariche sociali (amministatori, delegati, soci), la PEC, il codice REA, numero di dipendenti oltre l’indicazione della camera di commercio dov’è iscritta e lo stato, attiva, inattiva, in procedura e cessata in cui si trova l’azienda alla data in cui si richiede la visura.

«(…) Per effetto delle attività affidate in concessione il concessionario ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’erario e [dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)] le somme previste a titolo di PREU [Prelievo unico a beneficio dell’erario], di canone di concessione e di deposito cauzionale in quota percentuale rispetto alla raccolta di gioco. Al concessionario è riconosciuto un compenso quale differenza tra l’importo derivante dalla raccolta di gioco e le predette somme nonché le vincite da erogare, calcolate sulla base dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente, e le quote spettanti a soggetti terzi incaricati della raccolta di gioco». Alla luce della soprariportata descrizione del sistema di videosorveglianza andrà poi integrata l´informativa fornita agli interessati inserendo il riferimento al trattamento dati svolto presso la c.d. Control room e alla correlativa individuazione di un apposito responsabile esterno del trattamento, almeno nel testo dell´informativa completa resa disponibile presso le sale gioco o all´interno del sito internet delle società titolari del trattamento. Il Bilancio d’esercizio è un documento che riassume periodicamente la situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Nello Stato Patrimoniale vengono indicati Attività e Passività dell’azienda, le immobilizzazioni, i crediti e i debiti, i fondi e le riserve, l’attivo circolante incluse le disponibilità liquide ecc.

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23, riguardo alla quale il governo italiano fa valere che essa avrebbe ampiamente annunciato il prelievo del 2015, occorre osservare che tale prelievo non sembra essere stato determinato nell’ambito del riordino dei compensi dei concessionari per la cui realizzazione tale legge conferiva apposita delega al governo italiano. Come risulta esplicitamente dall’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, tale prelievo è stato operato «in anticipazione» del suddetto riordino, e dunque a priori al di fuori di quest’ultimo. Risulta, per il resto, dal fascicolo che tale riordino non è stato effettuato, a causa della scadenza dei termini di durata della delega. A questo proposito, occorre rilevare che il punto II 1.5 del bando di gara menzionato al punto 7 della presente sentenza dispone che «al concessionario è riconosciuto un compenso quale differenza tra l’importo derivante dalla raccolta di gioco e le [somme previste a titolo di Prelievo unico a beneficio dell’erario, di canone di concessione e di deposito cauzionale in quota percentuale rispetto alla raccolta di gioco] nonché le vincite da erogare, calcolate sulla base dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente, e le quote spettanti a soggetti terzi incaricati della raccolta di gioco».